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Cessione di quote di S.R.L.: nessun requisito formale per la validità del contratto

Diritto societario

Cessione di quote di S.R.L.: nessun requisito formale per la validità del contratto

Con la sentenza n. 1970/2023 il Tribunale di Bologna ha confermato che il trasferimento della partecipazione di una S.r.l. non soggiace ad alcun onere di forma.

Il trasferimento delle quote può avvenire in forma libera, non essendo necessaria la forma scritta. Il requisito di forma che nella prassi è associato a tali operazioni – ossia l’autentica notarile - non rileva ai fini della validità della cessione delle quote, ma ai fini della iscrizione della cessione nel registro imprese.

Nel caso deciso dal Tribunale i titolari delle partecipazioni di una Srl avevano venduto tali quote sulla base di un contratto scritto. In mancanza di pagamento del prezzo pattuito avevano poi citato gli acquirenti chiedendone la condanna al pagamento. Il Tribunale accoglieva la domanda dei venditori chiarendo giustamente che il trasferimento della partecipazione di una S.r.l. non soggiace ad alcun onere di forma, ai fini della validità di tale contratto nemmeno la forma scritta è strettamente necessaria.

Normalmente è nell’interesse delle parti coinvolte che la cessione delle partecipazioni sociali sia opponibile alla società, pertanto è sempre consigliabile che la cessione avvenga sotto forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata.

Differente è la situazione giuridica in Germania, dove la cessione delle quote di una GmbH (S.r.l. tedesca) deve avvenire necessariamente con atto notarile ai sensi dell'art. 15 comma 3 della GmbHG.